Tasi 2018-2017-2016
Con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70) viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e per gli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale ad esclusione delle abitazioni principali in cat. A1-A8-A9, e sugli immobili ad essa assimilati, quali:
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abitazioni possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che l'abitazione non risulti locata e relative pertinenze;
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una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. Mentre per gli altri soggetti AIRE, soggetti all'IMU l'aliquota tasi è stata deliberata a zero.
Anche per l'anno 2018 (come per il 2017) per gli inquilini e locatari per i quali la Tasi non è stata eslusa dalla legge in quanto non abitazione principale, la delibera di C.C. n. 4 del 30.01.2018 ha previsto comunque aliquota a zero.
Per le abitazioni principali in cat. A1-A8-A9 , la delibera di C.C. n. 4 del 30.01.2018 ha previsto aliquota tasi a zero, con applicazione invece dell'IMU (si veda paragrafo Imu).
Cos'è la Tasi
La Tasi è il tributo per i servizi indivisibili introdotto dalla legge di stabilità 2014 e successive modifiche e integrazioni.
Chi paga
Il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'Imu, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
In caso di locazione finanziaria (leasing), la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto, cioè per il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
Quando si paga
I contribuenti devono versare l'imposta, per l'anno in corso, in due rate pari al 50 % ciascuna:
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prima rata entro il 18 giugno 2018 (essendo il 16 un sabato);
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seconda rata entro il 17 dicembre 2018 (essendo il 16 una domenica);
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unica soluzione entro il 18 giugno 2018 (essendo il 16 un sabato).
L'importo minimo da versare per soggetto passivo è 12 euro annui.
Per i tardivi pagamenti è possibile ovviare attraverso il ravvedimento operoso, così come spiegato successivamente.
Dove e come si paga
Il versamento si effettua mediante mod. F24 (in posta, banca)
E' stato approvato il modello di bollettino postale per il pagamento della Tasi.
Codici tributo. I codici da utilizzare per il pagamento con mod. F24 sono:
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3958 per abitazione principale e relative pertinenze
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3959 per fabbricati rurali ad uso strumentale
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3960 per aree fabbricabili
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3961 per altri fabbricati.
In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta.
Codice comune. In tutti i casi deve essere riportato sul mod. F24 il codice identificativo del Comune di Noventa Padovana: F962
Decimali. La Tasi va versata senza decimali, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore (esempio: 72,49 euro si arrotondano a 72 euro; 72,50 si arrotondano a 73 euro). L'arrotondamento va effettuato per ogni rigo del mod. F24.
Quanto si paga
Base imponibile
Per calcolare l'importo da versare è necessario determinare la base imponibile sulla quale applicare l'aliquota. La base imponibile è la stessa dell'Imu e cioè:
FABBRICATI - la base imponibile dei fabbricati iscritti in Catasto, ossia il valore, si ottiene applicando alla rendita catastale rivalutata del 5% i moltiplicatori sotto indicati.
I moltiplicatori da applicare sono:
Categoria catastale dell'immobile |
Tipologia |
Moltiplicatore Imu |
---|---|---|
A (tranne A/10) |
abitazioni |
160 |
A/10 |
uffici e studi privati |
80 |
B |
collegi, scuole, ospedali, etc. |
140 |
C/1 |
negozi e botteghe |
55 |
C/2 C/6 C/7 |
magazzini, autorimesse, tettoie |
160 |
C/3 C/4 C/5 |
laboratori, palestre e stabilimenti termali senza fini di lucro |
140 |
D (tranne D/5) |
alberghi, teatri, etc. |
65 |
D/5 |
banche e assicurazioni |
80 |
Ad esempio, per un'abitazione di cat. A/2 con rendita di euro 1.000, il valore sul quale applicare l'aliquota è euro 168.000 (1.000 x 1,05 x 160 = 168.000).
Aliquote 2018
In acconto si versa la metà di quanto dovuto su base annua, applicando le seguenti aliquote:
Con delibera di C.C. n. 4 del 30.01.2018 sono state approvate per il 2018 le seguenti aliquote:
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0,00 (zero) per cento l’aliquota che sarà applicata sugli alloggi regolarmente assegnatati dall'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (A.T.E.R.);
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0,00 (zero) per cento l'aliquota che sarà applicata agli immobili soggetti all'Imposta Municipale Propria (IMU);
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0,10 (zero virgola dieci) per cento l’aliquota che sarà applicata sui fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
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0,24 (zero virgola ventiquattro) per cento l'aliquota che sarà applicata:
ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (beni merce) fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
Modulistica
Principali riferimenti normativi
Regolamento per la disciplina del Tributo sui servizi indivisibili
Regolamento generale delle Entrate