Imu 2022

NOVITA’ 2022

- Esenzione IMU "Beni merce” (art. 1, comma 751, della L. 160/20219 - Legge di Bilancio 2020) . A decorrere dal 1° Gennaio 2022 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.

- Riduzione IMU per i pensionati residenti all’estero (art. 1, comma 743, della Legge 234/2021- Legge di Bilancio 2022). Limitatamente all'anno 2022 è ridotta al 37,5% l'IMU relativa ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o non data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. Ciò significa che mentre nel 2021 per tali soggetti la riduzione d’imposta era pari al 50%, nel 2022 essa sale al 62,5%

- Abitazione principale (art. 5-decies del DL. 146/2021, conv. nella L. 215/2021). La norma dispone che nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi - siti nello stesso comune oppure in comuni diversi - l’agevolazione prevista per l’abitazione principale spetti per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta dovrà essere comunicata per mezzo della presentazione della Dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell’immobile da considerare abitazione principale. La dichiarazione per l’anno fiscale 2022 dovrà essere presentata entro il 30/06/2023.

- Esenzione immobili Cat. D3 (art. 78, comma 1, lett. d), e comma 3 del D.L. 104/2020). Per il 2022, così come per il Saldo 2020 e per l’anno 2021, resta confermata l’esenzione dal versamento IMU per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli (ossia gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3), a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.

- Con decreto legge n. 73 del 21/6/2022 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU annualità 2021 è stato spostato dal 30 giugno al 31 dicembre.

==========================================================================

La disciplina dell'Imu è contenuta nella legge 160/2019 (legge di bilancio 2020), in particolare l'art. 1 commi da 738 a 783.

 

Chi paga

Sono soggetti passivi dell'Imu:

  • il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione e scambio è diretta l'attività dell'impresa;

  • il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su immobili.

Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

 

Quando si paga

I contribuenti devono versare l'imposta, per l'anno in corso, in due rate:

  • prima rata entro il 16 giugno 2022

  • seconda rata entro il 16 dicembre 2022

  • unica soluzione entro il 16 giugno 2022

Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre. E' comunque ammesso il versamento in un'unica soluzione alla prima scadenza.

Per gli enti non commerciali vedere il paragrafo "Casi particolari".

 

Dove e come si paga

Il versamento si effettua con mod. F24 (in posta, banca o per via telematica).
Codici tributo. I codici da utilizzare per il pagamento con mod. F24 sono:

3912

Abitazione principale e relative pertinenze

3914

Terreni

3916

Aree fabbricabili

3918

Altri fabbricati diversi dalla categoria D

3923

Interessi (a seguito di accertamento)

3924

Sanzioni (a seguito di accertamento)

3925

Immobili di categoria D (quota Stato)

3930

Immobili di categoria D (quota Comune)


 

In tutti i casi, sia per la quota comunale che per quella dello Stato deve essere riportato, sul mod. F24, il codice identificativo del Comune di Noventa Padovana F962

Decimali. L'Imu va versata senza decimali, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore (esempio: 72,49 euro si arrotondano a 72 euro; 72,50 si arrotondano a 73 euro). L'arrotondamento va effettuato per ogni rigo del mod. F24.


 

Fabbricati di cat. D. L'imposta è di competenza comunale. Tuttavia, è riservato allo Stato il gettito dell'imposta sugli immobili classificati nella categoria catastale D, calcolato applicando l'aliquota dello 0,76%. Dato che l'aliquota deliberata dal Comune di Noventa Padovana per tale tipologia di immobili è dello 0,92%, la differenza tra lo 0,76% e lo 0,92% va versata al Comune.
Occorre quindi indicare distintamente, sul mod. F24, gli importi da versare al Comune e allo Stato, già suddivisi per codici.

Importo minimo. L'importo minimo per soggetto passivo è 12 euro annui.

 

Base imponibile

Per calcolare l'importo da versare è necessario determinare la base imponibile, sulla quale applicare l'aliquota.

FABBRICATI: la base imponibile dei fabbricati iscritti in Catasto, ossia il valore, si ottiene applicando alla rendita catastale rivalutata del 5% i moltiplicatori sotto indicati.
Ad esempio, per un'abitazione di cat. A/2, con rendita di euro 1.000, il valore sul quale applicare l'aliquota è euro 168.000 (1.000 x 1,05 x 160 = 168.000). I moltiplicatori da applicare sono:

Categoria catastale dell'immobile

Tipologi

Moltiplicatore Imu

A (tranne A/10)

abitazioni

160

A/10

uffici e studi privati

80

B

collegi, scuole, ospedali, etc.

140

C/1

negozi e botteghe

55

C/2 C/6 C/7

magazzini, autorimesse, tettoie

160

C/3 C/4 C/5

laboratori, palestre e stabilimenti termali senza fini di lucro

140

D (tranne D/5)

alberghi, teatri, etc.

65

D/5

banche e assicurazioni

80


 

Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

La rendita catastale dei propri immobili può essere verificata al Catasto (presso l'Agenzia delle Entrate via Turazza 39, zona Stanga, tel. 049 7911508)
Si può conoscere la rendita anche via Internet collegandosi al sito
www.agenziaentrate.gov.it

TERRENI AGRICOLI: il reddito dominicale, risultante in catasto, va rivalutato del 25% e moltiplicato per 135.

AREE FABBRICABILI: si deve considerare il valore venale in comune commercio del terreno alla data del 1° gennaio 202
2 o dell'adozione degli strumenti urbanistici. Il Comune di Noventa Padovana ha deliberato la tabella di riferimento dei valori venali delle aree (cliccare per vedere l'allegato)

 

Aliquote 2022

Con delibera di C.C. 66 del 30/12/2021 sono state approvate le seguenti aliquote nuova IMU anno 2022

  1. aliquota 0,92 (zero virgola novantadue) per cento, per terreni agricoli, aree edificabili e fabbricati, compresi fabbricati del gruppo D, ad esclusione della categoria D/10;

  2. aliquota 0,92 (zero virgola novantadue) per cento, con base imponibile ridotta al 50 % per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il suddetto beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il beneficio si estende in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

  3. aliquota 0,92 (zero virgola novantadue) per cento ridotta al 75% (quindi riduzione del 25%) per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 art. 2 comma 3;

  4. aliquota 0,40 (zero virgola quaranta) per cento, per gli immobili, e relative pertinenze, posseduti a titolo di unità immobiliare adibita ad abitazione principale dalle persone fisiche classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, con duecento euro di detrazione su base annua;

  5. aliquota 0,40 (zero virgola quaranta) per cento per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica con la medesima destinazione;

  6. aliquota 0,10 (zero virgola dieci) per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

     

I soggetti che si avvalgono del beneficio della riduzione di aliquota IMU per i contratti a canone concordato e della riduzione d'imposta per i contratti di comodato gratuito, devono far pervenire copia del contratto stipulato all'Ufficio Tributi.


 

Esclusioni dall'Imu per le abitazioni principali

L'Imu non si applica alle abitazioni che la legge 160/2019 definisce come "principali":

  • abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici);

  • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, comprese quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

  • fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.146 del 24/06/2008, adibiti ad abitazione principale;

  • casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice;

  • un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione,dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonchè dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19/05/2000, n. 139,dal personale appartenente alla carriera prefettizia,per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

  • ai sensi del Regolamento comunale Imu, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non locata (salvo il caso degli immobili di cat. A/1, A/8 e A/9, vedi "Casi particolari"). In caso di più unità immobiliari possedute, la predetta agevolazione può essere applicata alla sola unità immobiliare che sia stata abitazione principale dell'anziano o disabile fino al momento del trasferimento nell'istituto di ricovero.

     

Abitazione principale - Definizione

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi nello stesso Comune o anche in altro Comune, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. I coniugi che rientrano nelle suddette casistiche, devono comunicare all’Ufficio Tributi quale immobile è adibito ad abitazione principale del nucleo familiare ai fini del riconoscimento dell’esenzione prevista. Per beneficiare della esenzione è necessario presentare Dichiarazione IMU in cui specificare quale sia l'immobile da intendersi quale abitazione principale, barrare il campo Esenzione e riportare nelle annotazioni la seguente motivazione: "Abitazione principale scelta dal nucleo familiare (art. 5-decies del DL. 146/2021, conv. nella L. 215/2021)

Ne consegue che:

  • sono necessari ambedue i requisiti (dimora abituale e residenza anagrafica)

  • non è possibile considerare abitazione principale un immobile diverso da quello di residenza anagrafica

  • l'abitazione principale coincide con una sola unità immobiliare per nucleo familiare.

Pertinenze


Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Nel caso in cui, ad esempio, si possiedano due unità di categoria C/6, ad una di esse si applicherà l'aliquota ordinaria.

=======

Casi particolari

Assegnazione della casa familiare
Nei casi di assegnazione della casa familiare con provvedimento del giudice, il genitore assegnatario e affidatario dei figli ha il diritto di abitazione. L'immobile è escluso dall'Imu in quanto considerato abitazione principale. Ai fini del riconoscimento dell’esenzione è necessario far pervenire all’Ufficio Tributi la sentenza di assegnazione della casa familiare.

Successioni
Al coniuge superstite spetta il diritto di abitazione sull'immobile adibito a residenza familiare da entrambi i coniugi al momento del decesso, se di proprietà del coniuge defunto o comune, comprese le pertinenze.
Tale diritto prevale sulle quote di comproprietà degli eventuali eredi e rende il coniuge superstite soggetto passivo dell'imposta per il 100% dell'immobile e delle pertinenze. In tal caso gli eventuali altri eredi non sono soggetti all'imposta.


Immobili di interesse storico-artistico
Per i fabbricati dichiarati di interesse storico e artistico, soggetti a vincolo diretto ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 42/04, la base imponibile è ridotta del 50%.


 

Immobili inagibili
Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50%.

1. Ai fini dell’applicazione delle agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 747, lettera b), Legge 160/2019, l’inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto che comporta il mancato rispetto dei requisiti di sicurezza statica (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) ovvero la sopravvenuta perdita dei requisiti minimi igienico-sanitari, che rendono impossibile o pericoloso l’utilizzo dell’immobile stesso che risulta oggettivamente ed assolutamente inidoneo all'uso cui è destinato, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone.

2. Ai fini dell’applicazione delle predette agevolazioni non rileva lo stato di fatiscenza di fabbricati il cui stato di inagibilità e non utilizzabilità possa essere superato con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ma bensì deve trattarsi di degrado superabile solamente con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c) e d) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i..

3. Il fabbricato non può ritenersi inagibile, ai fini dell’applicazione delle citate agevolazioni, ove ricorrano, a titolo esemplificativo, le seguenti condizioni:

a) fabbricati il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento conseguibili con interventi di manutenzione di cui all’art. 3, lett. a) e b) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i..

b) fabbricati assoggettati a lavori edilizi di cui all’art. 3, lett. c), d) ed f) del D.P.R. 380/2001, durante l’esecuzione dei lavori stessi;

c) fabbricati inutilizzati o fabbricati a cui manchino gli allacciamenti ad utenze;

d) fabbricato dichiarato in Catasto come ultimato ma ancora in attesa del certificato di conformità edilizia/agibilità.

4. Il fabbricato può ritenersi inagibile ove ricorrano, a titolo esemplificativo, condizioni di fatiscenza sopravvenuta quali:

a) fondazioni con gravi lesioni che possono compromettere la stabilità dell’edificio;

b) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;

c) strutture di collegamento e strutture verticali con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

d) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione, sgombero o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;

e) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano più compatibili all'uso per il quale erano destinati.

5. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari (individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, e l’inagibilità riguarda singole unità immobiliari, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata solo a queste ultime e non all'intero edificio.

6. Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, l’inizio della condizione di inagibilità debitamente verificata, decorre dalla data di presentazione, in alternativa, di:

a) richiesta di perizia ai servizi tecnici comunali, con costi a carico del proprietario come determinati annualmente con deliberazione di Giunta Comunale;

b) della dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 presentata al servizio tributi contenente analitica descrizione relativa allo stato dell’immobile e motivazione delle cause di degrado, corredata da perizia di tecnico abilitato attestante lo stato di inagibilità dell’immobile, che il Servizio Tributi si riserva di sottoporre ai servizi tecnici comunali per la verifica di veridicità; qualora la dichiarazione risulti mendace, il dichiarante decade dal beneficio, con la conseguente applicazione della sanzione penale di cui agli artt. 74, comma 1, e 75 del D.P.R. n. 445/2000.

7. Mantengono efficacia, ai fini della riduzione, le dichiarazioni presentate in materia di ICI ed IMU in precedenti annualità d’imposta, sempre che le condizioni di inagibilità risultino conformi a quanto previsto dal presente articolo.

8. L’omissione degli adempimenti di cui al comma 6 comporta la decadenza dal diritto al riconoscimento retroattivo ovvero il mancato riconoscimento dell’agevolazione.

 

Immobili in costruzione, ricostruzione, ristrutturazione
Dalla data di inizio dei lavori di costruzione, demolizione o ristrutturazione, fino al momento di ultimazione dei lavori o, se precedente, di utilizzo dell'immobile, la base imponibile Imu è data dal valore dell'area, da considerare sempre come fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera o in ristrutturazione.
N.B. Nel caso invece di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, l'Imu si paga continuando ad assumere come base imponibile il valore catastale del fabbricato.


Immobili in comodato
All'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori o figli), che le utilizzano come abitazione principale, si applica la riduzione del 50% della base imponibile purché:

  • l'immobile non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

  • il contratto di comodato sia registrato;

  • il comodante risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato  l'immobile concesso in comodato;

  • il  comodante possieda una sola abitazione in Italia, e risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato oppure possieda nello stesso comune, oltre al fabbricato concesso in comodato, un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

In caso di contitolarità dell'immobile, qualora uno dei contitolari utilizzi l'immobile come abitazione principale, l'agevolazione non si applica.

E’ necessario far pervenire all’Ufficio Tributi copia del comodato gratuito registrato.

Immobili posseduti da residenti AIRE
Per i residenti AIRE pensionati, la Legge di Bilancio in vigore dal 1° gennaio 2022 ridefinisce la misura dell'agevolazione riconosciuta ai residenti all'estero, che in via temporanea e solo per il 2022 potranno versare l'IMU nella misura del 37,5% con aliquota dello 0,92%.

Per i residenti AIRE non pensionati, l’ aliquota da applicare è lo 0,92% senza alcuna riduzione.

Il versamento può essere effettuato utilizzando il modello F24 oppure con le seguenti modalità alternative indicate nelle istruzioni ministeriali:
bonifico direttamente in favore di INTESA SANPAOLO - corso Garibaldi 22/26 - Padova o presso qualunque agenzia di INTESA SANPAOLO - 35100 Padova. (codice BIC BCITITMM​), utilizzando il codice IBAN IT81M0306912117100000046372

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

  • il codice fiscale del contribuente;

  • la sigla "Imu", Comune di Noventa Padovana e i relativi codici tributo;

  • l'annualità di riferimento;

  • l'indicazione "Acconto" o "Saldo".


 

Immobili locati a canone concordato L. 431/1998 art. 2 comma 3
Sono soggetti all'imposta con aliquota dello 0,92%, con riduzione dell'imposta al 75%.
Si rammenta che per poter usufruire delle agevolazioni occorre che il contratto:

  • sia stipulato ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 431/98 e alle condizioni previste dagli Accordi territoriali per le locazioni del Comune di Noventa Padovana, sottoscritti in data 14/10/2015, prorogato e integrato il 20/05/2021;

  • se stipulato dopo il 20/05/2021 (data di rinnovo dell'accordo territoriale), sia completo dell'attestazione di conformità rilasciata da una delle organizzazioni firmatarie dell'accordo territoriale o sia stato stipulato con l'assistenza delle stesse.

     

Il proprietario dell'immobile deve far pervenire copia del contratto con le attestazioni di conformità, ed è altresì tenuto ad informare l'ufficio (anche per email) sulle modifiche al contratto eventualmente intervenute, sia che comportino l'applicazione dell'aliquota ordinaria (es. risoluzione anticipata del contratto), sia che non comportino modifiche all'aliquota (es. subentro di un nuovo conduttore rinnovo del contratto). In caso di proroga, è sufficiente tramettere, anche per mail ordinaria, la relativa attestazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.


 

Terreni agricoli
Si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso sia destinato, compreso quello non coltivato. Sono soggetti all'imposta, con aliquota ordinaria del 0,92%, salvo quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, che sono esenti. Resta applicabile la qualifica di terreno agricolo all'area edificabile posseduta e condotta da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali , iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo 99/2004, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

Enti non commerciali
Per gli immobili posseduti e utilizzati da enti non commerciali di cui all'art.1, comma 759, lett. g) della legge 160/2019, l'esenzione è riconosciuta solo se destinati esclusivamente alle attività elencate all'art. 7, comma 1, lett. i) del D. Lgs. 504/92, svolte con modalità non commerciali, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile.

Se gli immobili hanno un'utilizzazione mista, l'esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività istituzionale di natura non commerciale (
decreto n. 200 del 19 novembre 2012).

Il versamento è effettuato dagli enti non commerciali esclusivamente con mod. F24 in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate entro il 16 giugno e 16 dicembre; l'eventuale conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta deve essere versato entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.

Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della legge 160/2019.

Riguardo alla dichiarazione Imu, gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, entro le scadenze previste, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In attesa del citato decreto, si applica il modello di dichiarazione di cui al decreto del 26 giugno 2014.

La dichiarazione va presentata ogni anno.
======

Dichiarazioni Imu (variazione di possesso)

Le variazioni 2021 devono essere dichiarate entro il 31 dicembre 2022.

A titolo esemplificativo, occorre presentare la dichiarazione Imu per i seguenti casi:

  1. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

  2. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

  3. unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto,e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonchè dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

  4. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a quando permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Per l'elenco completo si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione della dichiarazione.

 

Ravvedimento operoso – Regolarizzazione tardiva

I contribuenti che non hanno pagato l'Imu entro la scadenza prevista possono regolarizzarsi con il "ravvedimento operoso". In tal caso è prevista la regolarizzazione dei versamenti omessi, parziali o tardivi con il pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni in misura ridotta come più sotto indicato (anziché del 30% come previsto in caso di accertamento), e degli interessi, a maturazione giornaliera, nella misura del saggio legale vigente (0,10% nel 2017, 0,30% nel 2018, 0,80% nel 2019, 0,05% nel 2020, 0,01% da gennaio 2021, 1,25% da gennaio 2022).

Il ravvedimento è previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97 e successive modificazioni, che considerata la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 471/97 e successive modificazioni, consente la regolarizzazione entro:

  • quattordici giorni, con la sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo;

  • dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno, con la sanzione del 1,5%;

  • oltre i trenta giorni ed entro i novanta giorni, con la sanzione del 1,67%;

  • oltre i novanta giorni ed entro un anno dalla scadenza, con la sanzione del 3,75%;

  • oltre un anno ed entro due anni dalla scadenza, con la sanzione del 4,29%;

  • oltre i due anni con la sanzione del 5%;

Nel mod. F24 le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta. Occorre inoltre barrare sempre la casella "ravvedimento".

 

Rimborsi


I contribuenti che hanno versato più del dovuto possono chiedere il rimborso al Comune, anche nel caso che il credito si riferisca alla quota statale dell'imposta. La domanda di rimborso, redatta preferibilmente sull'apposito modello, va presentata o spedita all'ufficio eventualmente allegando la documentazione che si ritiene utile per l'istruttoria, insieme ad una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Il Comune provvede a rimborsare la quota di propria spettanza e a segnalare al Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Interno l'eventuale quota a carico dell'erario, il quale effettua il rimborso una volta che il Comune ha inserito i dati nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Compensazioni


Chi ha versato più del dovuto può, in alternativa al rimborso, richiedere la compensazione con le prossime rate del tributo di competenza comunale.
L'importo da compensare deve riferirsi ad annualità per le quali non è decaduto il diritto al rimborso (di norma, cinque anni dalla data del pagamento).
Se si intende usufruire della compensazione, è necessario trasmettere all'ufficio l'apposit
a comunicazione.


 

Riversamento altri Comuni


Chi ha effettuato erroneamente un versamento al Comune di Noventa Padovana anziché al Comune dove sono ubicati i propri immobili, lo segnala all'ufficio utilizzando lo stesso modello di richiesta di rimborso/riversamento. L'ufficio provvede a riversare la somma direttamente al Comune di competenza.
Se invece l'errato versamento è imputabile all'intermediario finanziario (poste, banche), sarà quest'ultimo che dovrà procedere all'annullamento dell'F24, seguendo le istruzioni contenute nella Risoluzione n. 2/DF del 13/12/2012.

Regolarizzazione Versamenti


Nel caso in cui il tributo dovuto sia stato complessivamente versato, ma siano stati erroneamente indicati i codici tributo e versato allo Stato somme di competenza del Comune, o viceversa, il contribuente segnala l'errore all'ufficio (v. paragrafo Contatti, utilizzando preferibilmente l'apposito modello) per le conseguenti regolazioni finanziarie tra Stato e Comune.

 

=======

Modulistica

- F24 semplificato

- IMU dichiarazione

- Modulo Rimborso

Principali riferimenti normativi

- Delibera di C.C. n. 66 del 30/12/2021 di approvazione delle aliquote per l’anno 2022

- Regolamento Imu

 


 

 


 

 

 

 

 

 


 


 


 


 

 


 

 

 

 

torna all'inizio del contenuto